|
CITTA’ DI AVERSA
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
CAPO I
-
FINALITA’ ED AMMINISTRAZIONE DELLA BIBLIOTECA -
Art. 1 - La Biblioteca Comunale ha quale precipuo scopo, quello
di promuovere, per mezzo della lettura e dello studio,
l’elevazione culturale, intellettuale e morale dei cittadini e
di offrire, a tutti coloro che ne volessero fare uso, i mezzi
d’informazione culturale necessari, per raggiungere le finalità
suddette.
Art. 2 - La biblioteca si farà, pertanto, sempre parte attiva
nel promuovere anche mostre bibliografiche, esposizioni di arti
figurative, nel curare raccolte di materiale microfilmato,
nell’indire conferenze di varia cultura e d’informazione
scientifica, nell’allestire proiezioni, aventi per fine
l’istruzione e la cultura dei cittadini. La biblioteca è
intestata a “G.Parente”
Art. 3 - La biblioteca dispone di locali idonei e decorosi,
messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
Tali locali rispondono alle esigenze della biblioteca, sia per
la conservazione della dotazione libraria, sia per il servizio
di prestito, per i servizi di lettura, per quelli
d’informazione, nonché per gli uffici della biblioteca stessa.
Art. 4 - Spetta all’Amministrazione Comunale promuovere,
sollecitare e favorire l’uso e l’incremento delle raccolte
librarie e vigilare su tutto il funzionamento della biblioteca,
in modo che essa risponda effettivamente e interamente alle
esigenze della collettività ed ai fini per cui è stata
istituita.
Art. 5 - Il Comune iscriverà annualmente tra le spese correnti
nel proprio bilancio, quelle relative all’acquisto di libri,
riviste ed alle attività culturali individuate nell’art.1,
nonché quelle per cancelleria, stampati, posta, telefono,
rilegatura dei libri e delle riviste, manutenzione e
rinnovazione dei mobili e degli arredi occorrenti per la
biblioteca comunale.
La biblioteca dispone, inoltre, delle donazioni che le faranno
enti o privati, che verranno ricordati in apposito albo.
CAPO II
-
PERSONALE -
Art. 6 – Il Dirigente preposto al servizio Bibliotecario è
responsabile della gestione del Servizio; ne determina, sulla
base degli indirizzi generali fissati dall’Amministrazione, gli
obiettivi ed i criteri di massima per conseguirli.
Assegna con motivato provvedimento, nell’ambito della dotazione
organica del Servizio e fatte salve le competenze della G.M., il
personale dei vari profili e individua il responsabile della
struttura, che svolgerà le funzioni di bibliotecario.
Art. 7 - Spetta al bibliotecario la responsabilità del regolare
funzionamento della biblioteca. Egli deve particolarmente:
a)
curare che siano osservate le norme del regolamento,
b)
proporre al Comune, l’acquisto dei libri, delle riviste e
delle pubblicazioni in genere, tenendo conto delle particolari
caratteristiche della biblioteca e delle sue peculiari
funzioni, nonché dei suggerimenti forniti dai lettori;
c) proporre eventuali manifestazioni ed attività culturali,
mostre, ecc.;
d) sorvegliare il regolare svolgimento dei servizi per il
pubblico e specialmente quelli dei prestiti e dello lettura e
della consultazione;
e) provvedere alla catalogazione secondo le norme in vigore
presso le biblioteche governative e curare i cataloghi e
la conservazione del patrimonio librario.
CAPO III
—
PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA —
Art. 8 - Tutto il patrimonio bibliografico, artistico e
scientifico, nonché i mobili esistenti nella biblioteca, sono
affidati, per la custodia e la conservazione, al bibliotecario.
In particolare, per la conservazione del patrimonio librario e
per i problemi ed essa connessi, si dovranno seguire le
direttive dell’Istituto di Patologia del libro — Roma, adottate
in campo nazionale.
Art. 9 - Tutti i beni mobili esistenti in biblioteca dovranno
essere notati in apposito inventario.
Art. 10 - Tutti i volumi, gli opuscoli a stampa ed i
manoscritti, che entrano in biblioteca per acquisto, per dono,
per diritto di stampa, debbono essere immediatamente notati nel
registro di ingresso e sulla pagina retrostante il frontespizio
o, nel caso che questo manchi, sull’ultima pagina stampata
debbono aver riprodotto chiaramente il numero progressivo sotto
il quale sono notati in quel registro.
Art. 11 - Tutti i volumi delle opere stampate e tutti gli
opuscoli esistenti in biblioteca debbono aver impresso,
mediante un timbro, il nome della biblioteca sul frontespizio,
su una pagina determinata e sull’ultima pagina stampata, il
timbro andrà applicato anche su ciascuna pagina con tavole fuori
testo. Per i manoscritti, la timbratura con il nome della
biblioteca andrà eseguito con maggior cura e con maggior
frequenza a seconda della formazione di essi.
Art. 12 - Tutti i volumi e gli opuscoli debbono avere una
collocazione, rappresentata da una segnatura apposta
all’intorno ed all’esterno di ciascuno di essi.
Art. 13 - Almeno 1 volta all’anno i libri devono essere
spolverati e disinfestati da personale specializzato. Alla
spolveratura seguirà il riscontro dei fondi librari.
Art. 14 - Eventuali sottrazioni, dispersioni o danno alle
suppellettili deve essere portato a conoscenza dell’Assessore
preposto.
Art. 15 - Se durante il corso della revisione, si presenti il
caso di mancanze che diano luogo a fondato sospetto di
sottrazione, il bibliotecario ne farà rapporto scritto al
dirigente al Servizio ed all’Assessorato preposto, che curerà la
relativa comunicazione alla Soprintendenza Regionale dei Beni
librari, ove trattasi di materiale librario di pregio.
Il bibliotecario seguirà la medesima procedura nel caso di
eventuali ritrovamenti di materiale librario dato per smarrito o
perduto.
Art. 16 - Per lo opere a stampa la biblioteca dovrà possedere,
tenendoli aggiornati:
a) un registro di ingresso;
b) un inventario topografico generale;
c)
un catalogo alfabetico per autori;
d)un catalogo per soggetti;
I manoscritti, oltre ad essere segnati sul registro d’ingresso,
avranno un inventario descrittivo corredato dagli indici
necessari.
Art. 17 - La biblioteca dovrà anche disporre dei seguenti
schedari, sempre aggiornati:
a) per le opere in continuazione;
b) per le collezioni;
c) per i periodici.
Art. 18 - La biblioteca dovrà, inoltre, essere dotata dei
seguenti registri:
a)
delle opere date a rilegare;
b)dei manoscritti studiati;
c)
delle proposte di acquisto avanzate dal pubblico;
d)delle lettere in arrivo e in partenza;
e) dei prestiti;
f) delle riproduzioni fotografiche eseguite su materiale della
biblioteca;
g)
delle opere smarrite o sottratte.
Art. 19 - Tutti i volumi e gli opuscoli a stampa, dopo essere
stati annotati nel registro d’ingresso e timbrati, debbono
essere descritti con esattezza bibliografica e secondo criteri
organici ed unitari nelle apposite schede, che andranno
sollecitamente inserite nei rispettivi cataloghi. Ogni scheda
principale del catalogo alfabetico per autori deve portare il
corrispettivo numero del registro d’ingresso e la segnatura
della collocazione.
Art. 20 - Dal catalogo alfabetico degli stampati si debbono
escludere i manoscritti, gli spartiti o pezzi di musica, le
carta geografiche e, in genere, tutto ciò che deve essere
descritto in un modo diverso da quello adottato per i libri
propriamente detti.
Art. 21 - I cataloghi vecchi e fuori uso, gli elenchi ed i
cataloghi, parziali, relativi a fondi librari vecchi e nuovi
della biblioteca, debbono essere diligentemente conservati,
effettuando un completo elenco.
Art. 22 - Le opere in continuazione, delle collezioni e dei
periodici, devono registrarsi su schede mobili, segnando su di
esse i volumi , fascicoli e fogli, che a mano a mano si
ricevono.
Art. 23 - I registri delle opere smarrite o sottratte, dei
manoscritti studiati, delle riproduzioni fotografiche, debbono
essere compilati a schede mobili.
Art. 24 - Per ogni manoscritto dato in consultazione deve
annotarsi il nome di ogni lettore che l’ha studiato
sull’apposita scheda stampata.
Queste schede costituiscono un catalogo che si tiene ordinato
secondo la segnatura dei codici studiati e che col permesso del
bibliotecario, può essere consultato dal pubblico.
Art. 25 - Analogamente a quello dei manoscritti studiati, deve
essere impiantato il catalogo delle riproduzioni fotografiche e
dei quadri. Su apposite schede mobili, ciascuna delle quali
viene intestata al manoscritto o all’opera stampata di cui sia
stata eseguita una riproduzione fotografica, vengono, in ordine
cronologico, registrate tutte le operazioni di riproduzione
eseguite, con l’indicazione del committente e dell’operatore,
del mezzo tecnico impiegato, delle parti riprodotte,
dello scopo della riproduzione.
CAPO IV
-
USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA -
Art. 26 - La Biblioteca sarà aperta al pubblico nei giorni dal
Lunedì al Venerdì, con il seguente orario:
Lunedì: 8 – 14
Martedì: mattina ore 8 – 14 / pomeriggio ore 16 – 19
Mercoledì: 8 – 14
Giovedì: mattina ore 8 –14 / pomeriggio ore 16 – 19
Venerdì: 8 – 14
Nel periodo estivo la Biblioteca resterà chiusa per due
settimane nel mese di agosto, per consentire gli interventi di
cui all’art. 13.
Le due settimane di chiusura verranno stabilite annualmente con
disposizione del dirigente d’Area entro il termine del 31
maggio.
Art. 27 - Motivato provvedimento del Dirigente d’Area
stabilisce i periodi di chiusura della biblioteca per lavori
straordinari o ricorrenti di manutenzione dei locali, delle
attrezzature e delle suppellettili documentarie, nonché
eventuali modifiche dei giorni e dell’orario di apertura e
chiusura della Biblioteca.
Art. 28 - Per iniziative particolari (mostre, conferenze,
dibattiti, convegni, proiezioni, ecc.) è possibile richiedere
l’uso della sala conferenze della biblioteca comunale.
La richiesta può essere avanzata da Enti, Ass.ni, Istituzioni,
ecc., che non perseguono fini di lucro e svolgono attività di
interesse generale. L’uso della sala non può essere concesso a
partiti politici, o, comunque, a movimenti, gruppi ed Ass.ni che
perseguono finalità politiche di parte.
La richiesta di concessione deve essere tassativamente inoltrata
almeno 20 giorni prima dell’iniziativa e può essere autorizzata
limitatamente ai giorni di apertura e durante l’orario di lavoro
della biblioteca, e comunque non oltre le ore 18,30, per
consentire la regolare chiusura della stessa.
Art. 29 - L’accesso alla biblioteca sarà libero a tutti senza
distinzione di razza, lingua, religione, purché abbiano
compiuto il 10 anno di età. Studenti di età inferiore possono
accedere alla sezione ragazzi.
Art. 30 - Alla sala riservata per consultazioni di opere
manoscritte, incunaboli e libri rari sono ammessi su domanda
studiosi, docenti in pubblici istituti, laureati, universitari.
Art. 31 - Sono ammessi alla saletta di studio, dietro permesso
del bibliotecario, gli studiosi che, per un certo periodo di
tempo, debbono condurre studi particolari su determinati
argomenti, servendosi di materiale bibliografico della
biblioteca.
Art. 32 - Chiunque utilizzi materiale della biblioteca, deve
compilare l’apposita “scheda d’ingresso”.
Art. 33 - L’uso dei cataloghi è libero a tutti.
E’ vietato lasciare le cassette dei cataloghi fuori posto,
asportare schede e fare segni su di esse.
Art. 34 - Per avere qualsiasi opera in lettura, si deve
compilare una scheda di richiesta, indicando chiaramente il
titolo, l’edizione e la segnatura
del volume che si desidera e sottoscrivendo col proprio nome e
cognome in modo leggibile.
Chi nella richiesta, desse false generalità, viene
escluso temporaneamente dalla biblioteca. In caso di recidiva,
la esclusione può essere permanente.
Art. 35 - Mezz’ora prima della chiusura della biblioteca si
cessa di dar corso alla richiesta di opere in lettura.
Art. 36 - Nelle sale di lettura a di consultazione nessuno può
entrare e trattenersi per passatempo, per leggere giornali
propri, per scrivere corrispondenza o per qualsiasi altra
ragione estranea ai fini di istituto.
Art. 37 - Non si possono dare in lettura nella sala più
di due opere per volta, è in facoltà di chi presiede al servizio
consentire deroghe motivate di volta in volta.
Art. 38 - Non possono essere dati in lettura libri non ancora
registrati, non bollati, non collocati e neppure i libri ed i
fascicoli non rilegati in modo tale che ne sia garantita
l’integrità.
Art. 39 - I manoscritti, le stampe, gli incunaboli, i libri
rari e preziosi e le edizioni di pregio saranno concessi solo in
consultazione ed in lettura per motivi di studio.
Lo studioso che chiede un manoscritto o un esemplare raro in
lettura deve obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni che
gli saranno date dal bibliotecario ed a fornire tutte le
indicazioni che gli possono essere richieste circa la sua
identità e gli scopi per cui richiede l’opera in
studio.
Art. 40 - Nella sala di lettura sarà messa a disposizione del
pubblico un registro, dove i frequentatori potranno indicare i
libri dei quali desiderano che la biblioteca faccia acquisto.
Le opere della biblioteca devono sempre essere adoperate con
ogni cura e diligenza, in modo che non soffrano danno.
E’
vietato far segni, piegare le pagine, macchiare e sciupare, in
qualsiasi modo, le opere avute in consegna.
Chi, per sua negligenza, danneggia un libro, è tenuto al
risarcimento del danno.
Art. 41 - Chi studia un manoscritto o uno stampato raro è
tenuto ad usare, con maggior diligenza, tutte le cautele
raccomandate per gli altri libri. E’ suo stretto dovere
segnalare subito qualsiasi danno o difetto che riscontrasse
nell’esemplare.
E’ rigorosamente vietato l’uso di qualsiasi reagente chimico
sulla scrittura dei manoscritti.
Art. 42 - E’ in facoltà del bibliotecario consentire
l’esecuzione, sia con mezzi della biblioteca, sia con mezzi
propri, di riproduzioni fotografiche del materiale
bibliografico e documentario esistente in biblioteca. E’ fatto
obbligo di osservare le cautele poste dal bibliotecario a
garanzia dell’integrità dell’originale.
Art. 43 - Lo studioso, che si avvale di un manoscritto o di un
cimelio a stampa della biblioteca per una pubblicazione, deve
obbligatoriamente impegnarsi, per iscritto, ad inviare in dono
alla biblioteca una copia della pubblicazione per la quale quel
testo fu utilizzato. Se la pubblicazione è fatta in una
collezione di più volumi o in un volume miscellaneo, è
sufficiente inviare in dono il volume o l’ estratto del volume
che lo contiene.
Art. 44 - Nella sala di lettura, come in tutti gli altri locali
pubblici della biblioteca, sono vietate le conversazioni e
qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario comunque
all’educazione ed al rispetto dei propri doveri civili.
Il bibliotecario può espellere dalla biblioteca coloro che
trasgrediscono o violino le norme della biblioteca medesima o ne
turbino, in qualsiasi modo, la quiete.
Art. 45 - E’ fatto divieto, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, di fumare nei locali di lettura della biblioteca.
Art. 46 - I dipendenti della biblioteca debbono, con ogni cura,
evitare tutto ciò che, pur essendo esplicitamente vietato,
possa turbare il buon andamento dei servizi o rendere incomodo
o sgradito ai frequentanti l’uso della biblioteca, sempre che
siano salvi la tutela delle suppellettili ed il funzionamento di
essa.
Art. 47 - Nessun lettore potrà uscire dalle sale di lettura
senza aver restituito le opere ricevute. Le richieste di libri,
firmate dal lettore, debbono essere annullate all’atto della
restituzione e trattenute presso l’ufficio.
Art. 48 - Chi si rendesse colpevole di sottrazioni o di guasti
nella biblioteca sarà deferito all’Autorità Giudiziaria.
CAPO V
-
PRESTITO DEI LIBRI E DEI MANOSCRITTI -
Art. 49 - La biblioteca effettuerà non solo il prestito
locale, ma anche quello esterno al territorio comunale.
Art. 50 - E’ escluso assolutamente dal prestito:
a) il materiale che, per il suo eccezionale pregio
bibliografico, storico, artistico o per il suo precario stato di
conservazione, a giudizio del bibliotecario,
non debba uscire dalla biblioteca;
b) il materiale che, in seguito al lascito o donazione, sia
stato destinato alla biblioteca con l’espressa condizione del
divieto di trasferimento anche temporaneo fuori della biblioteca
stessa;
c)
il materiale che, per serie ragioni e circostanze, a giudizio
del bibliotecario, non sia conveniente fare uscire dalla
biblioteca.
Art. 51 - Sono pure, di norma, escluse dal prestito:
a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici,
le grandi raccolte ed in genere, le opere di consultazioni;
b) i libri di uso frequente nelle sale di lettura, con
particolare riguardo alle opere di cui la biblioteca possegga un
solo esemplare;
c) i fascicoli dell’annata in corso dei periodici e delle
riviste;
d) le miscellanee legate in volume.
Art. 52 - Il prestito locale può farsi:
a) a privati;
b) ad Enti, istituti o uffici del Comune.
Art. 53 - Al prestito sono ammessi i privati residenti nel
territorio del Comune. Ma potranno eccezionalmente essere
ammesse anche persone residenti in Comuni vicini, quanto
trattasi di studiosi noti.
Art. 54 - Per ottenere l’ammissione al prestito é
indispensabile compilare una scheda di richiesta e
presentare la carta d’identità o altro documento equipollente,
se non conosciuto di persona dal bibliotecario, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza.
Art. 55 - La ammissioni al prestito, sia di privati, sia di
Enti, istituti ed uffici saranno annotate in appositi registri,
nei quali sarà indicata anche la data stabilita per la
restituzione.
Art. 56 - Di norma, ad una stessa persona non possono essere
prestate più di due opere, né più di 4 volumi per volta. La
durata normale massima del prestito è di gg. 15. Per eventuali
apprezzabili ragioni, il prestito può essere rinnovato
una volta per eguale numero di giorni.
Per particolari ragioni il bibliotecario può chiedere la
restituzione delle opere anche prima dalla scadenza del prestito
concesso.
Art. 57 - Il prestito é concesso a titolo personale. E’
vietato passare ad altri le opere ricevute in prestito.
Art. 58 - Il richiedente, all’atto di ritirare i volumi
ottenuti in prestito, deve verificarne l’integrità e lo stato di
conservazione e far annotare dall’impiegato, sulla ricevuta del
registro del prestito, le mancanze riscontrate.
Art. 59 - Nel caso di smarrimento o danneggiamento il lettore é
obbligato a restituire l’opera smarrita o danneggiata con altra
integra della stessa edizione e, nell’impossibilità di
procurarla, a versare alla biblioteca la somma equivalente al
valore venale corrente dell’opera.
Art. 60 - Per tramite la biblioteca e servendosi del prestito
esterno fra biblioteche, é possibile consultare opere
manoscritte o stampate possedute da biblioteche di altre Città.
In tali casi il richiedente deve sostenere ogni spesa di porto
e di assicurazione inerente al trasferimento delle opere
richieste.
Art. 61 - Le opere trasmesse per servizio di prestito esterno
debbono essere spedite per posta in plico raccomandato o
assicurato ben confezionato, in modo che non abbiano a
danneggiarsi durante il trasferimento.
Art. 62 - La durata del prestito esterno fra biblioteche di
diverse Città non può superare i due mesi.
Art. 63 - La durata del prestito esterno fra biblioteche di
diverse Città non può superare i due mesi.
|