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Ufficio Difesa Civica
del Comune di Aversa
Difensore Civico della Città di Aversa
Avv. Roberto Vittorio Felicitą
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Chi è il Difensore Civico
è garante della legalità,dell' imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
è garante del procedimento amministrativo e vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi statutari
assicura il rispetto dei diritti civici e la tutela delle posizioni soggettive dei soggetti legittimati di fronte all'azione dell'Amministrazione.
- Cosa fa
ha la funzione di garanzia del procedimento amministrativo per ottenere procedure legali, trasparenti e responsabili per attuare principi statutari.
ha la funzione di tutela del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione e favorisce la comunicazione tra P.A. e singoli e/o associazioni.
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Quando ci si può rivolgere al Difensore Civico
in caso di:
ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di efficacia e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
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Chi può rivolgersi al Difensore Civico
Ogni soggetto, fisico o giuridico, che vanta un interesse personale correlato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti del Comune di Aversa.
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L'intervento del Difensore Civico Comunale può essere richiesto:
a) da coloro che risiedono stabilmente nel Comune;
b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducano attività industriali, artigianali e commerciali o svolgono attività di studio nel territorio comunale;
c) dalle associazioni iscritte nell'apposito albo;
d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.
Gli interventi previsti nel regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri o apolidi, residenti in questo Comune o in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).
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Non possono ricorrere al Difensore civico:
a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune, fatto salvo il caso previsto dall'art.17 commi 38 e 39 della legge 127/97;
b) le pubbliche amministrazioni;
c) il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, dalle aziende e dei consorzi;
d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
L'istanza deve essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento. L'istanza può essere effettuata anche verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
Il Difensore Civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali ma può anche sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
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