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Regolamento per l’applicazione Ufficio Tributi
Modifiche ed integrazioni al regolamento della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con delibera del commissario straordinario n° 159 del 23.06.1994. Modificato con deliberazioni di C.C. n. 21 del 25/03/1999 e n.105 del 19/12/2000.
(deliberazione del Commissario Straordinario n° 104 del 28/03/2002)
ART. 1 – Istituzione della tassa ART. 2 – Servizio di nettezza urbana ART. 3 – Contenuto del regolamento ART. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa ART. 5 – Esclusioni dalla tassa ART. 6 – Commisurazione della tassa ART. 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio ART. 8 – Gettito complessivo della tassa e costo del servizio ART. 9 – Classi di contribuenza ART. 10 – Abrogato ART. 11 – Riduzioni ART. 12 – Tassa giornaliera di smaltimento ART. 13 – Denunce ART. 14 – Decorrenza della tassa ART. 15 – Mezzi di controllo ART. 16 – Sanzioni ART. 17 – Accertamento, riscossione e contenzioso ART. 18 – Entrata in vigore
ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali assimilati, svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
ART. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall’apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all’art. 59 del D. Lgs 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita a distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
ART. 3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l’applicazione del tributo.
ART. 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
1. La tassa è dovuta da tutti coloro che detengono i locali o le aree, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Esiste vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. 2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. 3. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione e al fabbricato. 4. La tassa relativa ai locali ed aree scoperte in multiproprietà e ai locali di centri commerciali integrati è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. 5. Abrogato. ART. 5
ESCLUSIONI DALLA TASSA
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 5. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, non essendo le operazioni relative esattamente localizzate, si applica la detassazione del 35%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. ART. 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa a norma del 1° comma dell’art.65 del D. Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. 2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
ART. 7
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
3. Le condizioni previste al comma 4 dell’art. 59 del D. Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. 4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. 5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
ART. 8
GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO
1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettabili alla tassa devono essere determinate in modo da rispettare i limiti previsti dall’art. 61 del D. Lgs. n.507/93 secondo la percentuale di copertura del costo del servizio fissato annualmente in sede di bilancio preventivo. 2. Ai fini della determinazione della percentuale di copertura del costo del servizio può essere dedotta dalle spese correnti servizio N.U., gestito in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. 3. Destinare al personale dell’Ufficio Tributi, nel rispetto dei limiti di bilancio, una somma pari all’ 1% del riscosso TARSU quale quota aggiuntiva per piani di lavoro incentivante la produttività.
ART. 9
CLASSI DI CONTRIBUENZA
1. Fino all’adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall’art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:
CAT. 1) Abitazioni (considerando nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori), Box e Autorimesse (se accessori dell’abitazione), Istituti di pena e caserme militari per i soli alloggi;
CAT. 2) Stazioni ferroviarie ed assimilabili (locali chiusi ed aree scoperte dove possono prodursi rifiuti);
CAT. 3) Scuole ed istituti di istruzione pubblica e privata (la tariffa è ridotta del 60% per le scuole pubbliche);
CAT. 4) Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie (considerando nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori, escluso il caso previsto alla successiva cat. 25);
CAT. 5) Rivendita di giornali (locali), magazzini di vendita all’ingrosso ed altri esercizi commerciali (esclusi quelli compresi nelle successive cat. 6-14-16-20-22);
CAT. 6) Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali;
CAT. 7) Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili;
CAT. 8) Stabilimenti industriali (escluse le sale e/o aree dove si effettua la lavorazione). Laboratori di attività artigiane di: meccanici, gommisti, carrozzieri, idraulici, poligrafici, legatorie, calzaturifici, alimentari, vinicoli, chimici, materiali plastici, materiali edili, arredamenti, tappezzerie, abbigliamenti, falegnamerie, mobilifici, pastifici, biscottifici, caseifici e simili;
CAT. 9) Autorimesse e simili (locali chiusi);
CAT. 10) Grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, convitti, collegi, case di riposo private e simili, strutture sanitarie pubbliche (per gli ospedali e le case di cura, solo per i rifiuti che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, giusta disposto dell’art. 14 del D.P.R. n. 915/1982);
CAT. 11) Alberghi, pensioni e residences (ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive destinazioni);
CAT. 12) Sale da ballo anche all’aperto, giostre permanenti, studi cine – radio televisivi, ritrovi e simili;
CAT. 13) Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza e comunità religiose;
CAT. 14) Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili;
CAT. 15) Laboratori di attività artigiane di: oreficeria, orologeria, tintoria, lavanderia, radiotecnica, odontotecnica, fotografia e simili;
CAT. 16) Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, di fiori freschi e di piante, chioschi in genere ovunque ubicati e banchi di vendita all’aperto ( la superficie tassabile deve fare riferimento a quella accertata per la tassa occupazione di suolo pubblico, escluso il caso previsto alla successiva cat. 26);
CAT. 17) Teatri, cinematografi e sale di concerto (considerate nel computo solo le superfici e/o aree di proiezione, platee e gallerie);
CAT. 18) Circoli culturali, ricreativi, sportivi, d’arma, di invalidi, combattentistici, scientifici;
CAT. 19) Sedi e sezioni di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
CAT. 20) Aree scoperte utilizzate per il deposito di materiale vario, di automezzi per autorimesse e predisposizione e/o vendita di autovetture, autocarri, roulottes, natanti;
CAT. 21) Impianti sportivi, palestre e platee per spettacoli all’aperto (area scoperta e coperta) – sono escluse le aree destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva per la parte di in cui accesso ed utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si verifica la produzione di rifiuti urbani. I locali adibiti a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive destinazioni;
CAT. 22) Esposizione e/o vendita di: mobili, autocarri, autovetture, moto e cicli, roulottes, natanti ed altri, magazzini di deposito senza vendita al pubblico (solo locali chiusi);
CAT. 23) Distributori di carburanti e stazioni di servizio per l’intera area coperta e scoperta. I locali e le aree utilizzate per le altre attività economiche sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive destinazioni (sono escluse le aree adibite a una funzione meramente ornamentale – aiuole, spazi verdi, etc. – le aree visibilmente delimitate o contrassegnate destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori o dei dipendenti, le aree impraticabili o escluse con recinzione, sulle quali può presumersi la produzione di rifiuti). Le aree antistanti i locali ad uso diverso dalla distribuzione del carburante, dove si effettua il posteggio per la sola fila di macchina dei clienti dei locali stessi, debbono considerarsi pertinenza dei predetti locali e, quindi non tassabili;
CAT. 24) Studi medici, dentistici, laboratori di analisi, radiologia e simili;
CAT. 25) Banche (considerando nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori);
CAT. 26) Grande distribuzione alimentare (esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili con superficie superiore a mq. 400);
I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d’uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.
ART. 10
Abrogato.
ART. 11
RIDUZIONI
1. Abrogato. 2. Abrogato. 3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
3-bis. E’ concessa, altresì, una riduzione pari al 10% della spesa complessiva annua sostenuta da parte di quegli operatori di attività produttive, commerciali e di servizi, che si sono avvalsi dello smaltimento, a proprie spese, dei rifiuti assimilati agli urbani. Ciò soltanto nel caso di documentato recupero o riciclo dei rifiuti assimilati. 4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
ART. 12
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. 2. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 50%. 4. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. 6. Per l’accertamento, il contenzioso e sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. 7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (sportive, folcloristiche, sagre, fiere e simili). 8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
ART. 13
DENUNCE
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993, presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. 2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse. 3. Abrogato. 4. La denuncia deve contenere:
5. L’ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
ART. 14
DECORRENZA DELLA TASSA
1. La tassa ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs,. n. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. 3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione od occupazione dei locali o delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia, nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest’ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
ART. 15
MEZZI DI CONTROLLO
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall’art,. 73 del D. Lgs. n. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall’art. 76 del Decreto legislativo stesso. 2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
ART. 16
SANZIONI
1. In conformità del disposto dell’art.76 del D. Lgs. n.507/93 e successive modificazioni ( D. Lgs. 471, 472 e 473/97 ) si applicano le seguenti sanzioni:
b) 50% dell’ imposta pura per l’infedele denuncia.
ART. 17
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
1. L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall’art. 71 e dall’art. 72 del D. Lgs. n. 507/1993. 2. Per il contenzioso sono competenti gli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. n. 546/92. 3. La variazione dell’ammontare della tassa dovuta alla modifica della tariffa non comporta l’obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
ART. 18
ENTRATA IN VIGORE
1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno effetto a far data 01/01/2002.
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| Servizio a cura del C.E.D. Centro Elaborazione Dati del Comune di Aversa (CE) · 2006 | |||||||